Autorizzato per la campagna vitivinicola 2025/2026 l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Sardegna atte a dare:
•** i vini IGP (IGT) e i vini DOP (DOC e DOCG) per tutte le tipologie**, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione
•** i vini senza IGP o DOP**
• partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP.
Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dalle norme, nel limite massimo di 1,5 gradi e per raggiungere un titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d’uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a 13,5 % vol.
Per i vini a denominazione di origine (DOP) è consentito di portare il titolo alcolometrico volumico totale** fino a 15 % vol.** (allegato VIII, parte 1, punto 7, lett b), del regolamento (UE) n. 1308/2013), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
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