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Home » Pane fresco e parzialmente cotto
Categoria

Pane fresco e parzialmente cotto

08/10/2020

Fiesa Assopanificatori chiede al Ministro della salute interventi per il rispetto della normativa vigente

Con una nota al Ministro della Salute On. Roberto Speranza e al Segretario Generale Dr. Giuseppe Ruocco, il Presidente di Fiesa Assopanificatori Davide Trombini ha chiesto al Ministero interventi per il rispetto della normativa vigente in materia di vendita di pane fresco e pane parzialmente cotto.

Nella nota il Presidente Trombini ha richiamato una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14712/2020) che ha ribadito il principio secondo cui pane fresco e pane ottenuto dal completamento della cottura di prodotto in precedenza cotto (surgelato o non surgelato) non sono analoghi, essendo  diverso il rispettivo processo produttivo; da ciò la Corte ha quindi fatto discendere un interesse del consumatore ad una corretta e completa informazione circa la tipologia del prodotto acquistato, alla luce della quale ha ritenuto lecito il trattamento diversificato previsto dal legislatore nazionale.

Trombini ha ricordato il combinato disposto dell’art. 14 della legge n. 580/67 e del D.P.R. n. 502/98, che prevede che il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti, oltre alle indicazioni previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, anche le seguenti indicazioni:

a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;

b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.

Nella nota Fiesa Assopanificatori ricorda che in base a tali principi la Suprema Corte, nella richiamata sentenza ha quindi confermata la sanzionabilità della vendita di pane ottenuto dal completamento, previa cottura, di prodotto parzialmente cotto e surgelato, se messo in vendita senza rispettare le menzionate prescrizioni normative sull’etichettatura e confezionamento.

Il Presidente dei panificatori ha quindi rimarcato che la prassi della vendita di prodotti panari ottenuti tramite completamento della cottura di semilavorati precotti, surgelati o non surgelati, e non previamente preconfezionati risulta essere abbastanza diffusa a livello nazionale, talvolta anche in assenza della collocazione del prodotto in appositi comparti separati dal fresco.

Alla luce di quanto evidenziato il Presidente Trombini ha quindi chiesto al Ministero della Salute un autorevole intervento di indirizzo presso le Autorità di vigilanza sanitaria locale, affinché facciano rispettare le indicazioni di legge, come suffragate dalla sentenza della Suprema Corte, e sanzionino quei comportamenti che risultino ingannevoli e fuorvianti per i consumatori, nonché lesivi per le produzioni artigiane di pane fresco.

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