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Home » L. 949/52; pubblicate direttive per contributi a fondo perduto agli artigiani
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L. 949/52; pubblicate direttive per contributi a fondo perduto agli artigiani

14/06/2025

Sono state recentemente approvate le direttive recanti le regole per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di investimento delle aziende artigiane operanti in Sardegna.

Riportiamo di seguito una sintesi della misura.

Art. 1 – Finalità dell’intervento e dotazione finanziaria

L’intervento è finalizzato a incentivare programmi di investimento delle imprese artigiane, con particolare riferimento all’acquisizione di beni strumentali e immobiliari, mediante la concessione di agevolazioni economiche.

Il sostegno è erogato sotto forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, contributi in conto canoni o mediante interventi diretti alla riduzione dell’onerosità delle garanzie. Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, gli investimenti devono essere obbligatoriamente correlati a un’operazione di finanziamento assistito da risorse pubbliche ovvero a un contratto di locazione finanziaria (leasing), secondo le modalità e i criteri definiti nei successivi articoli.

Art. 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

  1. siano iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane
  2. abbiano sede operativa in Sardegna
  3. imprese attive

Art. 3 –Tipologia e modalità di calcolo del contributo

Suddivisione in:

I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO – Legge n. 949/1952

a) contributo in conto interessi nella misura del 1,5% annuo per la durata del finanziamento, per una durata di anni 12 (beni immobili) e anni 6 (beni mobili)

b) contributo in conto capitale nella misura del 40%

c) contributo per la riduzione dei costi di garanzia nella misura del 0,50% annuo, in ragione di un’operazione supportata da Confidi per almeno il 50%

II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981

a) contributo in conto canoni nella misura del 1,5% annuo per la durata della locazione, per un massimo di anni 12 (beni immobili) e anni 6 (beni mobili)

b) contributo in conto capitale nella misura del 40%

c) contributo per la riduzione dei costi di garanzia nella misura del 0,50% annuo, in ragione di un’operazione supportata da Confidi per almeno il 50%

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità dell’investimento

Le spese dovranno essere completamente sostenute (investimento concluso, fatturato, pagato totalmente, consegnato e operativo in azienda) alla data della presentazione della domanda ed effettuate nel corso dei 24 mesi precedenti alla domanda.

Art. 5 – Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio

Al piano di spesa deve essere necessariamente associato un finanziamento Bancario a sostegno del progetto di investimento e ricompreso nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti alla domanda di partecipazione

Art. 6 – Importo massimo delle agevolazioni concedibili

L’investimento previsto è legato alle soglie del “de minimis”, pari a € 300.000,00 (calcolato per il periodo dei 3 anni precedenti) e non saranno ammessi piano di spesa inferiori a € 5.000,00

Art. 7 – Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni

E’ definito ammissibile un piano di spesa che sia coerente con l’esercizio dell’attività artigiana, nello specifico:

  1. acquisto di terreni (solo se destinati a costruzione e/o ampliamento di fabbricati);
  2. acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati (40% del costo ma con massimali concessi pari a € 40.000,00 per sede operativa e € 20.000,00 per deposito o rimessa)
  3. acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli (nuovi e usati nella misura del 40% ma con massimali che partono da € 20.000,00 sino a € 40.000,00 in relazione alla tipologia di automezzo)
  4. acquisto di software, brevetti, licenze e costi sostenuti per la realizzazione del sito web
  5. acquisto di natanti e imbarcazioni e/o parti esse quali motori e dotazioni
  6. acquisti per attività di ammodernamento dei macchinari presenti nel ciclo aziendale con interventi mirati a sostenere aggiornamenti tecnologici

Art. 8 – Spese non ammissibili

Non sono ammessi acquisti effettuati tra coniugi e parenti entro il terzo grado e tra imprese partecipate. Inoltre non sono consentite spese sostenute tramite Sardex o compensazioni di merci, l’Iva e tutto quanto non previsto dal precedente punto 7

Art. 9- Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere inviata esclusivamente tramite il sistema informatico SIPES, dove si dovrà disporre di Identità Digitale (SPID, CNS, CIE); una PEC e la dotazione delle Firma Digitale.

L’istanza prevede due fasi distinte:

  1. compilazione e registrazione e successivo ottenimento del Codice Unico utile per la seconda fase;
  2. trasmissione formale dell’istanza, con formula “procedura a sportello”, in una data e ora certa che andrà a determinare il posizionamento cronologico della domanda inoltrata

Art. 10- Documentazione di spesa

Secondo quanto previsto nel precedente punto 9, alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione distinta per tipologia di Operazione:

I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO – Legge n. 949 /1952

1. Pagamenti effettuati: Presentazione di fatture, quetanze di pagamento (ricevuta bancaria o di contrassegno) e dichiarazioni liberatorie

2. Contratto di finanziamento

3. Atto di provenienza dell’immobile (rogito notarile) – contratto di godimento dell’immobile da cui si evinca una durata residua di almeno 10 anni – planimetria dei fabbricati – visura camerale da cui si evinca che l’immobile sia presente come sede legale o operativa

4. Eventuale dichiarazione di un tecnico abilitato che ne attesti natura dei lavori, congruità delle spese, conformità dei lavori in ragione alla normativa in materia di edilizia

II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981

1. Contratto di leasing 

2. Verbale di consegna dei beni oggetto del contratto

3. Planimetria dei locali

Sono previsti ulteriori documenti per entrambe la Operazioni I e II che riguardano ad esempio dichiarazioni antimafia per piani di spesa superiori e € 150.000,00 o nel caso di acquisti di automezzi usati una ulteriori dichiarazione del venditore che ne attesti la provenienza e che lo stesso automezzo non ha usufruito di contributi pubblici nei 5 anni precedenti e una dichiarazione di un Perito iscritto all’Albo che intervenga sul costo sostenuto per l’acquisto che non dovrà esser superiore ad un automezzo simile da nuovo di concessionaria

11. Verifiche sull’ammissibilità della domanda

L’ente erogatore interverrà nella procedura di valutazione della domanda in ragione di verifiche quali: Aiuti di Stato; agevolazioni superiori a € 150.000,00, ecc. Mentre l’erogazione del contributo avverrà a seguito di verifiche quali la regolarità del Durc e interrogazione su eventuali inadempienze.

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